L’Ires, Imposta sul Reddito delle Società, ha preso il posto dell’Irpeg ed è stata istituita con il Dlgs n. 344/2003. L’Ires grava con una percentuale del 27% sul reddito prodotto, con possibilità di riduzione della metà per diversi enti, tra i quali anche gli enti ecclesiastici che agiscono nel campo della sanità, dell’istruzione e del turismo: poiché l’agevolazione potrebbe violare le norme europee sulla concorrenza, essa è a sua volta finita nel mirino della Commissione europea.

Il mondo cattolico (cfr. Folena su Avvenire, il 23 agosto 2011) si difende sostenendo che si tratterebbe di un’attività sociale non profit improntata a «beneficienza» e «istruzione», ma è difficile attribuire tale definizione anche ai grandi enti gestiti imprenditorialmente e che applicano agli utenti e ai consumatori tariffe di mercato. Sono comunque deducibili dal reddito complessivo degli enti ecclesiastici anche i canoni, le spese per manutenzione o restauro dei beni, le spese per attività commerciali svolte dall’ente, dai membri delle entità religiose (art. 100, comma 2, lettera e) del Testo unico per le imposte sui redditi). Inoltre, per ogni membro alle dipendenze dell’ente religioso è deducibile un importo pari all’ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni Inps (art. 100, comma 2, lettera i) del Tuir).

Il beneficio non è facilmente misurabile, e può essere soltanto stimato: Stefano Livadiotti, ne I senza Dio, p. 79, ha valutato in 500 milioni di euro il valore di tale “sconto”. La cifra è probabilmente esagerata, visto che i redditi dichiarati dagli enti ecclesiastici non sono certo elevati: difficilmente può dunque superare i 100 milioni. Va comunque ricordato che l’articolo 149 del Tuir conferisce a vita la qualifica di enti non commerciali (e quindi i conseguenti benefici fiscali) a quelli ecclesiastici (cfr. anche l’art. 111-bis del Dpr n. 917/1986): in tal modo gli enti ecclesiastici non commerciali che iniziano ad agire in ambiti commerciali sono “spinti” a continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.